IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, relativa alla "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri" e in particolare l'art. 5;
  Visto l'accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996 con
i  rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro;
  Visto l'impegno assunto dal Governo per una completa  e  tempestiva
attuazione dell'accordo;
  Considerato   che   nell'accordo  le  parti  hanno  dichiarato  che
l'impegno per il  lavoro  e  l'occupazione  deve  basarsi,  anche  in
conformita'  agli  orientamenti  maturati  in  sede  comunitaria,  su
interventi strutturali, sostenuti da adeguate risorse, che perseguano
l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e formazione;
  Considerato che nell'accordo le parti hanno ritenuto di individuare
nella Presidenza del Consiglio dei Ministri la sede di  coordinamento
nelle  politiche  formative  connesse a quelle per l'istruzione ed il
lavoro;
  Ritenuta la necessita' di dare immediata attuazione dell'accordo e,
in particolare, di promuoverne e  realizzarne  gli  aspetti  relativi
alla  formazione gli impegni sottoscritti attraverso gli strumenti di
coordinamento in esso previsti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2, lettera h), della legge 23 agosto
1988, n.  400,  un  Comitato  di  Ministri  per  le  politiche  della
formazione connesse con le politiche per il lavoro, con il compito di
esaminare,  in via preliminare, le questioni di comune competenza, di
esprimere parere su direttive dell'attivita' di Governo e su problemi
di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  Comitato,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  o  da un Ministro da lui delegato, e' composto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  3.  Alle  riunioni  del  Comitato  sono  invitati,  anche  su  loro
richiesta,   altri   Ministri,   quando  vengono  trattate  questioni
riguardanti settori di rispettiva competenza.
  4. Partecipano alle riunioni il  presidente  della  Conferenza  dei
presidenti  delle  regioni,  il  Sottosegretario di Stato delegato ai
sensi dell'art. 2 e  il  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
  5.  Il  Comitato  assicura  la  stabile  concertazione con le parti
sociali sulle politiche formative e per il lavoro.